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Art. 113

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Se il fondo venduto in un’esecuzione in via di realizzazione di pegno era in pari tempo oggetto di pignoramento (art. 157 cpv. 3 LEF), nello stato di riparto l’ufficio terrà conto soltanto dei creditori pignoratizi escludendone i creditori partecipanti al pignoramento. Se dopo il pagamento delle spese di amministrazione, di realizzazione, di riparto (art. 157 cpv. 1 LEF) nonché dei creditori pignoratizi istanti e, se del caso, dei creditori pignoratizi posteriori, resta un’eccedenza, l’ufficio la riterrà per includerla nello stato di riparto dell’esecuzione in via di pignoramento.1
  2. Prima che i creditori pignoratizi non siano soddisfatti completamente e nella misura in cui i creditori partecipanti non li precedono in grado, il ricavo della vendita del fondo costituito in pegno non può essere impiegato né per coprire le spese d’esecuzione in via di pignoramento né per tacitare i creditori partecipanti a quest’esecuzione.2
  3. Nello stato di riparto sulla esecuzione in via di pignoramento non sono da iscriversi i creditori pignoratizi (art. 144 e segg. LEF).

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

  2. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).

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