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Art. 111

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Se l’esecuzione è risultata infruttuosa (art. 158 LEF e 71 del presente R), l’ufficio richiederà la cancellazione del diritto di pegno che garantiva il credito per cui fu promossa l’esecuzione (capitale, rate od annuità), e quella della restrizione della facoltà di disporre annotata a stregua degli articoli 90 e 97. Gli avvisi intimati agli inquilini od affittuari (art. 91) saranno revocati immediatamente.
  2. Il ricavo netto dei frutti naturali e civili del fondo sarà ripartito fra i creditori pignoratizi istanti.

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