Torna alla legge

Art. 104

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Se il fondo è gravato da servitù, oneri fondiari o diritti personali annotati nel registro fondiario in conformità dell’articolo 959 del CC1(diritti di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di locazione od affitto ecc.), l’ufficio di esecuzione, notificando l’elenco degli oneri ai creditori pignoratizi, li avvertirà che i titolari dei crediti da pegno poziori a quegli oneri potranno chiedere per iscritto, entro il termine di dieci giorni, il doppio turno d’asta previsto dall’articolo 142 della LEF, sempreché la precedenza del credito pignoratizio risulti dall’elenco degli oneri e non sia stata contestata con successo.2
  2. In caso di realizzazione di una quota di comproprietà l’articolo 142 della LEF è applicabile per quanto concerne i diritti di cui al capoverso 1, gravanti sia la quota che l’intero fondo.3

Footnotes

  1. RS 210

  2. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164).

  3. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 29003490).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.