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Art. 1

281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
  1. Soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento i fondi nel senso dell’articolo 655 del Codice civile1(CC) situati in Svizzera.
  2. Esse non si applicano alla realizzazione dei diritti di partecipazione del debitore ad una proprietà comune (p. es. al diritto ad una quota di una successione indivisa), che debbono essere realizzati giusta le norme del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 19232concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione.

Footnotes

  1. RS 210

  2. RS 281.41

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