Torna alla legge

Art. 16

281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale
  1. In caso di fallimento, il modo di realizzazione delle parti in comunione comprese nella massa sarà determinato dall’amministrazione del fallimento, riservate le competenze della delegazione e dell’adunanza dei creditori.
  2. Sono applicabili per analogia i disposti degli articoli 9 capoverso 2, e 11 del presente regolamento.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.