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Art. 14

281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale
  1. Quando, nella liquidazione del patrimonio comune, il valore della parte pignorata non sia rappresentato da contanti, l’ufficio di esecuzione procederà immediatamente e senza richiesta speciale dei creditori alla realizzazione dei beni costituenti la parte pignorata.
  2. I creditori autorizzati conformemente all’articolo 131 capoverso 2 della LEF a far valere i diritti del debitore allo scioglimento della comunione, sono obbligati di mettere questi beni a disposizione dell’ufficio perché li realizzi; se si tratta di contanti i creditori potranno ritenere l’importo occorrente per coprire le spese ed i loro crediti, ma dovranno darne conto all’ufficio e versargli l’eccedenza.1
  3. Alla realizzazione sono applicabili i disposti degli articoli 92, 119 capoverso 2, 122 capoverso 2, 125 a 131, 132a , 134 a 143b della LEF e, per analogia l’articolo 15 lettera a del regolamento2del 23 aprile 19203concernente la realizzazione forzata di fondi. I beni dovranno essere stimati prima della realizzazione e la stima sarà comunicata al debitore e ai singoli creditori pignoranti.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

  2. RU 1996 3490

  3. RS 281.42

  4. Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

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