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Art. 98

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Il deposito della graduatoria, delle condizioni d’incanto e dello stato di riparto col conto finale deve effettuarsi presso il competente ufficio dei fallimenti anche nel caso, in cui vien nominata una speciale amministrazione del fallimento.1
  2. I Cantoni possono stabilire che gli incanti debbano essere tenuti dall’ufficio di fallimento o da altro pubblico ufficio o col loro intervento.2
  3. .3

Footnotes

  1. Nei testi tedesco e francese i cpv. 1 e 2 costituiscono il cpv. 1.

  2. Nei testi tedesco e francese i cpv. 1 e 2 costituiscono il cpv. 1.

  3. Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

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