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Art. 86

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale

Qualora le cause iniziate da singoli creditori, in base all’articolo 260 LEF, abbiano avuto un esito favorevole, si dovrà indicare nello stato di riparto od in uno speciale supplemento allo stesso anche la ripartizione del ricavo fra i creditori cessionari e la massa.

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