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Art. 80

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. La cessione di pretese della massa ad uno o più creditori in base all’articolo 260 LEF è fatta alle condizioni stabilite nel relativo formulario.
  2. Le spese occorrenti per la realizzazione di beni aggiudicati dalla sentenza definitiva non potranno mai essere poste a carico della massa.

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