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Art. 77

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Se gli oggetti messi in vendita sono assicurati (vedi art. 37 e 40 cpv. 2), bisognerà, all’atto della vendita, far cenno dell’assicurazione. Qualora gli oggetti assicurati vengano aggiudicati in blocco ad una sola persona, si dovrà annunciare subito il trapasso della proprietà alla società di assicurazione.
  2. Per la vendita all’incanto od a trattative private di una polizza d’assicurazione sulla vita si applicheranno le disposizioni degli articoli 10 e 15 a 21 dell’ordinanza del 10 maggio 19101concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d’assicurazione.

Footnotes

  1. RS 281.51

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