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Art. 75

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale

I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi di proprietà del fallito che si trovassero in suo possesso, come pure i posti vacanti, non sono presi in considerazione, giusta il disposto dell’articolo 815 del Codice civile svizzero1, per fissare le condizioni d’incanto. Tali titoli devono essere senz’altro annullati ed i posti vacanti cancellati nel registro fondiario, dopo la vendita.

Footnotes

  1. RS 210

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