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Art. 69

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale

La decisione concernente un credito insinuato dopo il deposito della graduatoria, vien pubblicata soltanto se essa ammette in tutto o in parte il credito. Quando il credito viene respinto completamente, basta un semplice avviso al creditore. Restano riservate le disposizioni degli articoli 65 e 66.

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