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Art. 59

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualora un’insinuazione non sembri sufficientemente documentata, l’amministrazione può respingerla, oppure fissare al creditore un termine per presentare ulteriori mezzi di prova.
  2. Non si può ammettere o respingere un’insinuazione soltanto in modo provvisorio, eccetto il caso in cui viene chiesta la rivocazione dell’estinzione di una pretesa, che fa rientrare il creditore nei suoi diritti in caso di restituzione di quanto gli fu pagato e la cui esistenza è pacifica (art. 291 cpv. 2 LEF).
  3. Ove non sia possibile pronunciarsi definitivamente sull’ammissione o il rigetto, l’amministrazione dovrà o sospendere il deposito della graduatoria, o completarla successivamente, rinnovandone il deposito e la relativa pubblicazione.

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