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Art. 56

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. La graduatoria deve essere allestita nell’ordine seguente: a. crediti garantiti da pegno (vedi art. 37 LEF): 1. crediti garantiti da pegno immobiliare; 2. crediti garantiti da pegno manuale; b. crediti non garantiti da pegno: classi I a III (art. 219 LEF).1
  2. Se non esistono crediti da iscrivere in qualcheduna delle suddette categorie o classi, ne sarà fatta menzione nella graduatoria.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

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