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Art. 47

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. L’amministrazione del fallimento comunica al terzo il suo riconoscimento della pretesa e gli restituisce il bene rivendicato soltanto quando consta che:
    1. la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito; e
    2. nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sul bene rivendicato, in conformità con l’articolo 260 LEF.
  2. Le spese di custodia sono a carico della massa o, dopo una cessione delle pretese ai sensi dell’articolo 260 LEF, sono poste a carico del cessionario. L’amministrazione del fallimento può fissare al cessionario, con la comminatoria di procedere immediatamente alla restituzione del bene al terzo, un termine per dichiarare incondizionatamente di rispondere delle spese per l’ulteriore custodia come pure per prestare garanzia per tali spese.

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