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Art. 31

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Gli oggetti non pignorabili saranno elencati a parte in fine dell’inventario, con riferimento al numero che ogni singolo oggetto porta nel corpo dell’inventario stesso.1
  2. Dell’elenco sarà data comunicazione al fallito all’atto del riconoscimento dell’inventario o posteriormente mediante avviso scritto.
  3. Se il fallito rinuncia ai suoi diritti sopra tutti o parte di tali oggetti a favore della massa, si iscriverà nell’inventario analoga dichiarazione, la quale dovrà essere da lui firmata.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

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