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Art. 26

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. I fondi saranno iscritti nell’inventario in base ad un estratto del registro fondiario coll’indicazione dei diritti reali spettanti a terzi. Basterà però anche un semplice riferimento all’estratto del registro fondiario.
  2. Per i fondi locati o affittati l’inventario dovrà inoltre indicare le persone dei locatari od affittuari, la durata del contratto e l’ammontare del canone locatizio colla relativa scadenza. Tali indicazioni potranno anche essere fatte sopra una lista speciale.

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