Torna alla legge

Art. 2

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale

Si dovrà far uso di formulari uniformi per gli atti seguenti:

  1. Protocollo delle operazioni del fallimento.
  2. Inventario.
  3. Elenco delle insinuazioni dei creditori.
  4. Invito all’assemblea dei creditori.
  5. Graduatoria.
  6. Cessione di pretese della massa in base all’articolo 260 LEF. 7.1 Pubblicazione degli incanti ai sensi dell’articolo 257 LEF.
  7. Conto finale e stato di riparto.
  8. Avviso di deposito dello stato di riparto ai creditori ed al fallito.
  9. Atto di carenza di beni.
  10. Conto tasse e spese. 12.2
  11. Pubblicazioni relative all’apertura del fallimento, al deposito della graduatoria, alla revoca del fallimento, alla sospensione e alla chiusura del fallimento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

  2. Abrogato dal n. I del D del TF del 16 dic. 1988, con effetto dal 16 dic. 1988 (RU 1989 262).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.