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Art. 15a

281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
  1. Con l’accordo dell’autorità cantonale di vigilanza, i documenti che devono essere conservati possono essere registrati su supporti d’immagini o di dati; gli originali possono in seguito essere distrutti.1
  2. L’autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettate le disposizioni dell’ordinanza del 24 aprile 20022sui libri di commercio.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

  2. RS 221.431

  3. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

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