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Art. 94

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:
  2. sui prati, avanti al primo aprile
  3. sui campi, avanti al primo giugno;
  4. nelle vigne, avanti al venti agosto.
  5. L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.
  6. Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60).

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