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Art. 68c

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l’articolo 325 CC1, gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai detentori dell’autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all’ufficio d’esecuzione.
  2. Se tuttavia il credito deriva dall’esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l’amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di un minorenne (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1 e 327b CC), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.

Footnotes

  1. RS 210

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