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Art. 351

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.
  2. L’articolo 333 entra in vigore con l’inserzione della legge nellaRac colta federale delle leggi .
  3. Con l’attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli.

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