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Art. 348

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revocare la moratoria: 1.1 se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;
  2. se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a detrimento d’altri;
  3. se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore al giudice del concordato2sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.
  4. Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice del concordato, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l’autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo.3La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.
  5. Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.

Footnotes

  1. Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).

  2. Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;FF 2010 5667).

  3. Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739;FF 2006 6593).

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