Torna alla legge

Art. 346

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).
  2. Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.1

Footnotes

  1. Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.