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Art. 343

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Finché dura la moratoria, contro il debitore possono essere iniziate e proseguite delle esecuzioni fino al pignoramento o alla comminatoria di fallimento. I salari pignorati sono riscossi anche durante la moratoria. Lo stesso dicasi delle pigioni e dei fitti, in quanto siano compresi nella garanzia reale in virtù di un’esecuzione chiesta prima o durante la moratoria. Per contro, non può essere dato corso a una domanda di realizzazione o a una domanda di fallimento.
  2. I termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 e 288 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria. Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla moratoria la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC1).

Footnotes

  1. RS 210

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