Torna alla legge

Art. 341

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.
  2. Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l’incarico di vigilare sulla gestione del debitore.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.