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Art. 329

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice del concordato1.
  2. I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell’ufficio dei fallimenti; è applicabile per analogia l’articolo 269.

Footnotes

  1. Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;FF 2010 5667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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