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Art. 320

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.
  2. I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell’attivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commissione possono essere deferite all’autorità di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.
  3. Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.

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