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Art. 316

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.
  2. L’articolo 307 è applicabile per analogia.

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