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Art. 304

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l’omologazione o il rigetto del concordato.
  2. Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.
  3. Il giorno e il luogo dell’udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l’avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.

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