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LEF · Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 302
Art. 301a–301d
Art. 303
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Art. 302
Art. 301a–301d
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281.1
LEF
Federal Act
1 gen 1892
Fonte originale
Nell’assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull’andamento reddituale del debitore.
Il debitore deve intervenire all’assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.
Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l’approvino con la loro sottoscrizione.
Abrogato
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