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Art. 302

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Nell’assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull’andamento reddituale del debitore.
  2. Il debitore deve intervenire all’assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.
  3. Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l’approvino con la loro sottoscrizione.
  4. Abrogato

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