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Art. 297a

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale

Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l’indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro.

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