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Art. 293b

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia.
  2. In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio.

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