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Art. 28

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate in applicazione della presente legge.
  2. Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali indicazioni.

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