Torna alla legge

Art. 236

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale

Se l’assemblea non può essere costituita, l’ufficio dei fallimenti lo constata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e amministra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.