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Art. 222a

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Per la durata del fallimento, l’ufficio del fallimento può chiedere ai fornitori di servizi postali di concedergli l’accesso agli invii postali indirizzati al debitore e di farseli consegnare.
  2. L’ufficio del fallimento è autorizzato ad aprire gli invii postali consegnatigli, a meno che non appaia evidente che il loro contenuto non riveste alcuna importanza per la liquidazione del fallimento.
  3. Il debitore ha il diritto di assistere all’apertura degli invii postali.

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