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Art. 215

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. I crediti derivanti da fideiussioni del fallito, ancorché non scaduti, si possono far valere nel fallimento.
  2. La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art. 507 CO1). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debitore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e 217.2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

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