I crediti derivanti da fideiussioni del fallito, ancorché non scaduti, si possono far valere nel fallimento.
La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art. 507 CO1). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debitore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e 217.2