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Art. 203

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di fallimento non sia ancora pervenuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, sempreché l’amministrazione del fallimento non ne paghi il prezzo.
  2. La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblicazione del fallimento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un terzo di buona fede, su lettera di vettura, bolletta di spedizione o polizza di carico.

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