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Art. 184

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione è immediatamente notificata alle parti.1
  2. Ove l’opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell’ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l’azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale diffida, il deposito viene restituito.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1).

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