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LEF · Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 180
Art. 179
Art. 181
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Art. 180
Art. 179
Art. 181
281.1
LEF
Federal Act
1 gen 1892
Fonte originale
Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante subito dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.
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