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Art. 180

281.1LEFFederal Act1 gen 1892Fonte originale
  1. Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
  2. Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante subito dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.

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