L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 27 capoverso 1, 961, 97 capoverso 2 e 1222della Costituzione
federale3;4
viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi
internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 19945,
decreta:
A questa disp. corrisponde l’art. 31bisdella Cost. federale del 29 mag. 18 [CS 1 3]. ↩
A questa disp. corrisponde l’art. 64 della Cost. federale del 29 mag. 1874 [CS 1 3]. ↩
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385;FF 2002 18354927). ↩
FF 1995 I 389 ↩
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