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Art. 8a

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Se l’invenzione ha per oggetto un procedimento di fabbricazione, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati del procedimento.
  2. Se i prodotti immediati sono costituiti da materiale biologico, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti ottenuti direttamente mediante la riproduzione di tale materiale biologico e dotati delle stesse proprietà. Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.1

Footnotes

  1. Per. introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2645;FF 2008 247).

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