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Art. 86a

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale o dell’imminente asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera.
  2. In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l’articolo 86b .

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