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LBI · Legge federale sui brevetti d’invenzione
Art. 81a
Art. 81
Art. 82
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Art. 81a
Art. 81
Art. 82
232.14
LBI
Federal Act
1 gen 1956
Fonte originale
Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti di cui all’articolo 49
a
è punito con una multa fino a 100 000 franchi.
Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.
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