Torna alla legge

Art. 81a

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti di cui all’articolo 49a è punito con una multa fino a 100 000 franchi.
  2. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.