Torna alla legge

Art. 77

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice ordini:
    1. provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa;
    2. una descrizione esatta:
    1. dei procedimenti che si presumono applicati illecitamente, 2. dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure c. il sequestro di tali oggetti.
  2. La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato.
  3. Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descrizione.
  4. La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all’occorrenza con l’ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti.
  5. Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.