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Art. 75

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Chi è titolare di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all’azione secondo l’articolo 72 o 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente.
  2. Tutti i titolari della licenza possono intervenire in un’azione secondo l’articolo 73 per far valere il danno da essi subito.

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