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Art. 65a

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
  2. I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.
  3. Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica.
  4. L’IPI può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.
  5. Le pubblicazioni dell’IPI possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

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