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Art. 59c

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l’IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L’opposizione deve essere presentata per scritto e motivata.
  2. L’opposizione può vertere soltanto sul fatto che l’oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a , 1b e 2.
  3. A seconda che accetti in tutto o in parte l’opposizione, l’IPI può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull’opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale.
  4. Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura.

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