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Art. 59

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Se l’oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a , 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l’IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.1
  2. Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza, l’IPI assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.2
  3. 3
  4. L’IPI non esamina se l’invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.4
  5. Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere:
    1. entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l’IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure
    2. entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l’IPI faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.5
  6. Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l’articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l’IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997;FF 1976 II 1).

  3. Abrogato dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997;FF 1976 II 1).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997;FF 1976 II 1).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1).

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