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Art. 52

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e cioè:
    1. un procedimento, o
    2. un prodotto, un mezzo per l’esecuzione di un procedimento o un dispositivo, o
    3. l’applicazione di un procedimento, o
    4. l’utilizzazione di un prodotto.
  2. Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.

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